I requisiti di qualificazione attengono le caratteristiche soggettive del concorrente che partecipa alla gara perseguendo il fine di rassicurare la Stazione Appaltante sulle sue qualità di serietà, professionalità e capacità imprenditoriale.

Detti requisiti sono posti a presidio dell’interesse pubblico alla selezione di contraenti affidabili, al fine di garantire alla Pubblica Amministrazione il risultato che la medesima intende perseguire attraverso l’espletamento della procedura selettiva.

La funzione cui sono preordinati ne esclude, per ragioni di tutela dell’interesse pubblico, una loro natura meramente “formale”. Risolvendosi, per contro, in requisiti di affidabilità professionale del potenziale contraente, la loro natura “sostanziale” è evidente. Con l’effetto che la non corrispondenza, in sede di partecipazione alla gara, tra requisito e quota dei lavori da eseguire si risolve non già in una imprecisione formale ovvero in una sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale di regole disciplinanti l’intero sistema dei contratti pubblici e valevoli oggettivamente per tutti i partecipanti alle gare.

In applicazione dell’art. 92, co. 2, D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 marzo 2019, n. 6