Investimento mortale sul marciapiede attiguo al cancello d’entrata di un Istituto Scolastico interessato da lavori di edificazione. Accezione di zona di accesso al cantiere e causalità della colpa.

La Cassazione Penale chiarisce come la zona di accesso al cantiere (e pertanto quella da cui inizia la responsabilità del datore di lavoro, quanto ai suoi doveri in materia di sicurezza), almeno nei cantieri che risultano recintati, coincida con il varco che permette il transito verso e dal cantiere.

Il criterio che deve guidare la ricerca della soluzione interpretativa deve essere rinvenuto nel principio che sottostà all’attribuzione di compiti doverosi, ovvero quello della titolarità di poteri che consentono l’assolvimento dei correlati doveri. Detto altrimenti, non possono rientrare nell’area di accesso al cantiere zone sulle quali il soggetto gravato di obblighi che pertengono alla stessa non abbia poteri dispositivi; correlativamente, non si possono riferire al titolare del potere dispositivo obblighi comportamentali che eccedano quel potere. E pertanto non può rientrare nella zona di accesso al cantiere, secondo la accezione che rileva ai fini dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il marciapiede esterno al varco, se di proprietà pubblica o comunque non nella disponibilità del datore di lavoro, chiamato a gestire i rischi derivanti dal transito attraverso l’accesso al cantiere.

Nel caso qui deciso dalla Cassazione Penale, gravava sul datore di lavoro l’obbligo di predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili, secondo quanto può trarsi dal menzionato art. 96.

Questa previsione rimanda implicitamente alle disposizioni di maggior dettaglio tecnico, le quali indicano quali caratteristiche deve avere la segnaletica. L’ALL. XXIV, 2.1.4. al d.lgs. n. 81/2008 prevede che “la segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza“. Occorreva quindi rendere percepibile la via di circolazione passante per l’accesso al cantiere. Nella specie, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, tale cartellonistica specifica era assente.

Cass. Pen., Sez. IV, 13 marzo 2019, n. 11157