Con ricorso ex art. 414 c.p.c., veniva proposta da due dipendenti dell’Ente Provinciale azione giudiziale volta ad ottenere la condanna della Provincia di Pavia al risarcimento del danno asseritamente subito per la mancata attribuzione della progressione economica orizzontale per l’anno 2018.

Le ricorrenti lamentavano l’errore di valutazione delle proprie performance da parte dalla Dirigente ad esse pre-posta.

Il Giudice, all’esito del primo grado di giudizio, ha statuito che, ferma restando la lata discrezionalità tecnica che connota i giudizi assegnati da parte di ciascun Dirigente alle prestazioni lavorative dei propri sottoposti, non basti il punteggio massimo per ritenere automaticamente da ciò discendente il diritto alla progressione economica, poiché “nella fattispecie si è dinanzi ad una procedura selettiva, che comporta la formazione di graduatorie tra tutti gli aspiranti ed il conseguimento della fascia superiore solo per coloro che sono meglio collocati nella stessa, con regole precise nel caso di parità di punteggio: perciò non basta solo possedere astrattamente i requisiti previsti dalla procedura, ma occorre specificamente allegare e poi fornire la prova di possederli in maniera tale da collocarsi in maniera utile in graduatoria superando tutti gli altri aspiranti. Per avere diritto al risarcimento del danno occorre la prova almeno dell’esistenza del diritto alla promozione o almeno della probabilità della stessa“.

Tr. Pavia, Sez. Lavoro, 26 novembre 2019, n. 408